Proviamo ad immaginare un
dialogo tra un lavoratore licenziato, a suo dire, ingiustamente e
l'avvocato al quale si rivolge per ottenere giustizia. Ovviamente
dobbiamo immaginare che questo dialogo si svolga dopo l'entrata in
vigore di questa legge di riforma dell'art. 18 dello Statuto dei
lavoratori che ho giù definito “idiota” ma sto ancora cercando
il termine più corretto che, tuttavia, al momento non mi sovviene.
Ebbene, sipario:
Avvocato: “Buongiorno,
mi dica”
Lavoratore: “Avvocato,
guardi questa lettera. Mi è arrivata stamani. Mi hanno licenziato.
Dice: “per motivi economici”.
Avvocato: “Mi faccia
vedere. Dunque, l'azienda è la Furbex S.r.l., un'azienda di
trasporti; che lei sappia ha più o meno di quindici dipendenti?”
Lavoratore: “Ne avrà
una trentina”.
Avvocato: “Ho capito.
Dunque, qui dice che l'azienda negli ultimi periodi ha subito una
flessione e che le previsioni per il prossimo anno non sono rosee per
cui ha deciso di licenziarla.”
Lavoratore: “A parte
che non è vero e che lavoriamo più di prima, qui la questione è
un'altra. A me mi hanno licenziato perché ho fatto una denuncia
all'USL e all'ispettorato per via delle troppe ore di straordinario
che facciamo che, visto che il nostro lavoro consiste nel guidare un
TIR, mettono a repentaglio la nostra sicurezza e quella degli altri”.
Avvocato: “Lei ha una
copia della denuncia che ha fatto?”
Lavoratore: “Certo che
ce l'ho e comunque lo sanno tutti i colleghi”
Avvocato: “Che cosa è
successo a seguito di questa denuncia?”
Lavoratore: “E'
successo un macello. Il capo è venuto subito da me e mi ha
minacciato di mandarmi via, mi ha detto che sono un disgraziato e che
così rovinavo lui e tutti noi, che non capivo niente”
Avvocato: “Questo
dialogo è avvenuto alla presenza di testimoni?”
Lavoratore: “No,
eravamo soli”.
Avvocato: “Vada avanti”
Lavoratore: “Niente, si
è incazzato con me quella volta lì e poi basta, tutto è continuato
più o meno come prima per un paio di mesi, poi è arrivata questa
lettera ed eccomi qui. Avvocato, ma si può far qualcosa o no?”.
Avvocato: “Che vuole
che le dica... lei da me vuole una risposta secca ed è giusto che la
pretenda ma io in tutta onestà una risposta secca alla sua domanda
non gliela posso dare e non per cattiva volontà ma perché una
risposta alla sua domanda non c'è più”.
Lavoratore: “che vuol
dire, mi scusi?”
Avvocato: “vuol dire
che prima della riforma dell'art. 18 le avrei detto cose
completamente diverse da quelle che lo ho appena detto. Anzi, prima
della riforma dell'art. 18 io e lei non ci saremmo neanche incontrati
perché il suo capo, che è ben informato e a quanto pare sa
muoversi, non l'avrebbe licenziata”.
Lavoratore: “Avvocato
io non ci capisco niente di articoli e sono qui apposta da lei per
avere un aiuto. Io so solo che quel bastardo mi ha mandato via perché
io ho detto all'USL che io e i miei compagni dormivamo sui camion,
guidavamo 13 ore al giorno e nell'ultimo anno gli incidenti stradali
erano raddoppiati e gli ho detto anche che ci faceva taroccare i
dischi cronotachigrafi per non farci beccare dalla stradale”
Avvocato: “Questo a me
è evidente ma ora mi ascolti con attenzione perché le devo spiegare
cosa sarebbe accaduto se questo licenziamento fosse avvenuto prima
della riforma dell'art. 18 e quello che, invece, accade a seguito di
quella stessa riforma. Prima in Italia si poteva licenziare solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Se questi
motivi non erano veri e si era in grado di dimostrarlo, si poteva
andare davanti ad un Giudice a chiedere la reintegra nel posto di
lavoro. Il Giudice, se accertava che quel licenziamento era infondato
e cioè era stato posto in essere senza una giusta causa o un
giustificato motivo, doveva reintegrare il lavoratore nel suo posto
di lavoro, condannare il datore a corrispondere tutte le mensilità
non percepite dalla data del licenziamento a quella della effettiva
reintegra oltre ad un eventuale ulteriore risarcimento del danno.
Quindi nel suo caso, tanto per capirci, se lei mi avesse fatto quella
domanda che mi ha fatto prima e cioè “si può fare qualcosa?” io
le avrei risposto “si”.”
Lavoratore: “E invece
ora?”
Avvocato: “E invece ora
le devo rispondere “non lo so” e non perché non abbia studiato a
fondo la riforma ma proprio perché l'ho studiata a fondo. Le spiego:
dopo la riforma la reintegra obbligatoria è prevista solo per i
licenziamento discriminatori. Per quelli disciplinari e per quelli
per motivi economici il giudice, se accerta che il licenziamento è
illegittimo non è automaticamente obbligato a reintegrare il
lavoratore ma può scegliere tra la reintegra e un risarcimento del
danno da 12 a 24 mensilità. Le leggo la norma “Il
giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi
del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal
datore di lavoro, per insussistenza dei fatti contestati ovvero
perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione”. Quindi se il giudice decide che
i fatti contestati sono insussistenti c'è la reintegra. La norma
dopo la riforma però poi dice anche: “Il
giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro
con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.”.
Quindi se il giudice decide che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo o della giusta causa il giudice non reintegra ma
stabilisce un risarcimento del danno.”
Lavoratore:
“E quindi?”
Avvocato:
“E quindi che differenza c'è tra dire che i fatti posti a
fondamento del licenziamento non sussistono e dire che non ricorrono
gli estremi del licenziamento?”
Lavoratore:
“Non lo so”
Avvocato:
“Ecco, non lo so nemmeno io e senza troppa modestia le posso dire
che non lo sa nemmeno quello che ha scritto questa schifezza”.
Lavoratore:
“Ma scusi e allora io cosa devo fare?”
Avvocato:
“Lei può impugnare il licenziamento prima con una lettera che deve
inviare entro 60 giorni al datore di lavoro e poi, nel caso in cui,
come sempre avviene, questa lettera non sortisca alcun effetto, entro
180 giorni, con un ricorso al giudice del lavoro nel quale deve
dimostrare che il licenziamento è illegittimo. Se ci riesce, se ci
riusciamo, il giudice dovrà spiegarci cosa significa secondo lui
quella frase e decidere se ci troviamo in un caso in cui non
ricorrono gli estremi del licenziamento o in un caso in cui i fatti
posti a fondamento del licenziamento non sussistono sempre che questa
differenza abbia un senso. Nel primo caso le riconoscerà una somma a
titolo di risarcimento del danno e nel secondo la reintegrerà nel
posto di lavoro”.
Lavoratore:
“E secondo lei?”
Avvocato:
“Guardi quello che penso io non conta niente. Conta quello che
penserà il Giudice ed io non lo so e non lo posso sapere quello che
penserà, non so neanche se tutti i giudici la penseranno allo stesso
modo, se interverrà la Cassazione, la Corte Costituzionale, il Papa
o qualcun altro a farci capire questa cosa incomprensibile”
Lavoratore:
“Ma scusi ma il mio non è un licenziamento discriminatorio? Lui mi
ha discriminato perché l'ho denunciato o un licenziamento
disciplinare? Non si può dire questo?
Avvocato:
“In teoria lei ha ragione ma nella lettera di licenziamento il
datore di lavoro ha qualificato il licenziamento come “economico”
e cioè dipendente da motivazione di ordine produttivo,
organizzativo, tecnico, etc. e quindi noi, se impugniamo un
licenziamento economico ed il giudice lo ritiene illegittimo comunque
non c'è la certezza della reintegra. Mi pare ovvio che se uno è in
crisi e ha trenta dipendenti licenziandone solo uno non migliora le
cose e quindi il licenziamento è clamorosamente nullo senza bisogno
di dare tante spiegazioni.”
Lavoratore: “Insomma,
io non ho fatto niente di male, non è vero che l'azienda va male e
il motivo per cui sono stato cacciato è perché non volevo morire su
un camion o far morire qualcun altro e rivoglio il mio posto di
lavoro cosa devo fare?”
Avvocato: “Deve fare
quello che lo ho detto ma anche se dovesse vincere la causa, se
emergesse, cioè, dall'istruttoria che il suo licenziamento è
illegittimo, non le posso assicurare che alla fine verrà reintegrato
nel posto di lavoro. Questo è il paese in cui viviamo, mi dispiace”.
Lavoratore: “Mi scusi
avvocato io non sono uno che fa piagnistei o fa scene o cose del
genere ma a mio figlio che gli devo dire? A mio figlio che cosa devo
insegnare dopo questa storia? Che si deve stare sempre zitti
altrimenti si finisce male e oltretutto non c'è neanche una
giustizia che rimette le cose a posto? Me lo dica lei.”
Avvocato: “Il mio
lavoro è prima di tutto quello di dirle la verità e la verità è
che la giustizia ora le cose a posto non ce le mette più”.
Lavoratore: “Senta
avvocato la ringrazio, ci devo pensare, devo pensare a un sacco di
cose, poi le faccio sapere”.
Avvocato: “La capisco,
solo si ricordi che ha 60 giorni per impugnare il licenziamento
altrimenti perde il diritto”.
Lavoratore: “Mi sa che
il diritto l'ho già perso, lo abbiamo perso tutti.”
Avvocato: “Mi sa di
si”.
Lavoratore: “Arrivederci”
Avvocato: “Arrivederci”
Ogni riferimento a fatti
o a persone è assolutamente voluto e tragicamente reale.
Marco Guercio

Anche se così estremo e apparentemente inverosimile, credo che non rappresenti perfettamente la realtà delle cose, assai più estrema ed inverosimile; partorita da menti che dire malate sarebbe senz'altro riduttivo in quanto senzienti e pienamente consapevoli del delitto che stanno commettendo.
RispondiEliminaPensavamo che non ci fosse nulla e nessuno di peggiore del berlusconismo. Beh, ci sbagliavamo.